Superbonus 110% per il Terzo Settore con sconto in fattura anche per il biennio 2024 - 2025
Questa agevolazione permette di detrarre il 110% dei costi sostenuti per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico negli edifici in uso a tali enti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Il bonus copre una vasta gamma di lavori, come:
- l'isolamento termico
- il rinnovo degli impianti di riscaldamento
- l'installazione di pannelli solari.
È un'opportunità notevole per le ONLUS, le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV), per migliorare la sostenibilità, il comfort abitativo e la sicurezza delle loro strutture, ottimizzando le risorse disponibili. Le spese siano sostenute da ONLUS, OdV o APS che si occupino di servizi socio-sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Requisiti superbonus 110% ONLUS, ODV, APS
Per beneficiare del superbonus 110% nel biennio 2024-2025, una ONLUS,ODV,PS deve rispettare i seguenti requisiti chiave.-
Disponibilità dell'Immobile: La ONLUS deve avere la disponibilità degli immobili su cui si effettuano gli interventi, che possono essere di proprietà, nuda proprietà, o avere un diritto reale su di essi. È ammesso anche un contratto di comodato gratuito, purché sia registrato. Gli immobili devono essere accatastati nelle categorie B/1, B/2 e D/4.
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Attività Sociosanitarie e Assistenziali: La ONLUS deve svolgere attività di prestazione di servizi sociosanitari ed assistenziali. Non è necessario che l’immobile oggetto degli interventi sia già utilizzato per tali attività al momento dell'effettuazione degli interventi, ma è importante che alla data di inizio lavori l’immobile sia detenuto dall'ente e che questo abbia cambiato la destinazione d’uso dello stesso.
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Assenza di Compensi ai Membri dell'Organo Amministrativo: I componenti dell’organo amministrativo non devono ricevere compensi o indennità di carica. Se ciò avviene, è necessario dimostrare che hanno formalmente rinunciato ai compensi o restituito le somme percepite.
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Sussistenza dei Requisiti: Il soggetto richiedente deve essere costituito in data antecedente il 17/02/2023. I requisiti devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese, e devono permanere fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione.